NOVITA 2022
Buon giorno
Come detto da quest'anno abbiamo creato un nuovo progetto che è un qualcosa di particolare;
abbiamo creato una nuova struttura che si chiama MOUNTAIN SPORTS ACCADEMY CHE ANDRA' POCO ALLA VOLTA A SOSTITUIRE GLI SCICLUB VIKING SMILANO E CURNO.
SI OCCUPERANNO IN INVERNO DEGLI SPORT DA NEVE SCI,  SNOW E CIASPOLE E IN ESTATE CI SARA' IL TREKKING E LE MOUNTAINBIKE.

                   QUINDI LO SCICLUB CURNO E LO SCI CLUB VIKINGS MILANO DIVENTERANNO IL:
                                                           MOUNTAIN SPORTS ACCADEMY

Nuove norme di sicurezza per gli sport di scivolamento

Obbligo di casco fino a 18 anni e assicurazione specifica RCT per lo sci.

Sono almeno tre le novità interessanti del Decreto Legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021, attuativo dell’articolo 9 della Legge numero 86 dell’8 agosto 2019 che reca misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

 Questo decreto stabilisce una serie di prescrizioni per la regolamentazione delle aree sciabili e il comportamento degli sciatori sulle piste.

La prima novità interessante è quella contenuta nell’articolo 17 comma 1: “

Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3”. Finora il casco era obbligatorio fino ai 14 anni, ora l’età si alza. La seconda, e importantissima novità è quella dell’articolo 30 comma 1, che prevede l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile per chi pratica lo sci alpino: ”

Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose”. Infine, nell’articolo 31, c’è il divieto di sciare sotto effetto di alcol o sostante stupefacenti. “Accertamenti alcolemici e tossicologici 1. È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. 2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall’articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495″. L’articolo citato è quello della norma del codice della strada che disciplina i controlli per chi viene trovato al volante in stato di ebbrezza.

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Scatta l’obbligo dell’assicurazione per gli sciatori Tra le più importanti novità contenute nel D.Lgs n.40 del 28.2.2021 vi è l’assicurazione obbligatoria per gli sciatori. Tale disposizione da un lato fortemente voluta, dall’altro ampiamente criticata, è stata frutto di un lungo dibattito che alla fine ha visto prevalere la necessità per gli sciatori di una garanzia sul piano risarcitorio in caso di incidenti.

L’elevato numero di sciatori che confluiscono sulle piste da sci ha spinto il Legislatore ad introdurre, all’interno della normativa sulla sicurezza, una specifica disposizione che offra all’utente, la possibilità di un’ampia tutela risarcitoria in caso di sinistri sciistici. In questo senso l’art.30 del D.Lgs n.40/2021 prevede che “lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere un’assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi”. La normativa in esame contiene un principio mutuato dal Codice della Strada, al quale si ispira la legge sulla sicurezza nelle piste da sci. Infatti anche nella circolazione stradale è previsto l’obbligo di assicurazione tra veicoli (art.193 CdS). Aumentano quindi i punti in comune tra le norme che riguardano la sicurezza degli sciatori e quelle che riguardano la circolazione dei veicoli ed in questo senso la disposizione in esame si aggiunge all’obbligo del casco, al principio di presunzione di responsabilità nel concorso di colpa ecc…. Al secondo comma dell’art. 30 è invece previsto l’obbligo a carico del gestore di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilita’ civile per danni provocati alle persone o alle cose”. E’ espressamente previsto che l’obbligo dell’assicurazione riguardi soltanto lo sci alpino, con esclusione del fondo. Infine, quanto al regime sanzionatorio, è stata espressamente prevista, in caso di violazione della disposizione di cui all’art. 30 D.L. 40/2021, una sanzione di carattere amministrativo da € 100,00 ad € 150,00, oltre al ritiro dello skypass.

 Si evidenzia che il suddetto intervento normativo costituisce una vera e propria novità di carattere assoluto, destinata ad avere notevoli effetti nel mondo dello sci. In precedenza la Legge 363/03 prevedeva soltanto l’obbligo a carico del gestore degli impianti di stipulare un “contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e a terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore” (art. 4 Legge 363/03). Vi era stato inoltre un tentativo di modificare la normativa nel 2014 limitato però all’obbligo del gestore di mettere a disposizione degli utenti una polizza per responsabilità civile verso terzi (cfr.art. 3 DDL 1367/2014).



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